Sinistro – quali sono gli obblighi
Servizio clienti PRO LIFE | Sinistro | 28 novembre 2019
Ciascuno di noi ha uno standard di vita a cui è abituato, indipendentemente dall’età, dal livello economico o dalle condizioni di salute, e per mantenerlo deve provvedere adeguatamente al proprio sostentamento.
Nel corso della nostra vita siamo accompagnati da assicurazioni obbligatorie e facoltative. Spesso ci chiediamo se sono tutte effettivamente necessarie, ma nella maggior parte dei casi ci consola il fatto che, in caso di sinistro, possiamo contare su una copertura assicurativa.
Immaginate: vi hanno rubato la bici, vi siete accorti di danni causati dall’affittuario solo alla consegna dell’appartamento, l’automobile viene danneggiata dalla grandine oppure vi ritrovare all’improvviso senza lavoro. A chi bisogna segnalare il sinistro ed entro quali termini? Quali sono i vostri diritti e i vostri doveri?
Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, come assicurati dovrete ottemperare a tutta una serie di obblighi:
Notifica immediata del sinistro/danno
Per via telefonica o mediante denuncia del sinistro/danno
Cooperazione nella determinazione del danno e obbligo d’informazione
Le condizioni generali di assicurazione contengono disposizioni molto dettagliate sull’obbligo d’informazione.
Divieto di modifica
Prima della notifica del danno, l’avente diritto non deve apportare alcuna modifica.
Obbligo di soccorso
L’avente diritto è tenuto a compiere ogni ragionevole sforzo per limitare il più possibile il danno.
L’assicurazione prevede ovviamente anche una serie di obblighi da rispettare. In caso di sinistro, le prestazioni potrebbero anche essere ridotte o completamente soppresse.
Pagamento della prestazione assicurativa
L’assicurazione provvederà al pagamento del danno fintanto che riceverà dall’avente diritto tutte le informazioni necessarie. Da questo momento, il pagamento della prestazione assicurativa sarà effettuato entro 4 settimane.
Prestazione completa in caso di colpa lieve
In assenza di grave colpa o intenzionalità, si parla di negligenza/colpa lieve. In tal caso, sarà erogata la prestazione completa.
Riduzione della prestazione in caso di grave colpa
Se, ad esempio, si lascia una candela accesa e questa provoca un incendio, in tal caso si tratterebbe di grave negligenza. In casi come questi è prevista una riduzione della prestazione.
Nessuna prestazione in caso di danno provocato intenzionalmente
L’assicurazione copre i sinistri che avvengono incidentalmente: non deve e non intende coprire i danni provocati intenzionalmente. In questi casi, non sarà erogata alcuna prestazione.
In qualità di assicurati, il vostro obbligo principale è il pagamento del premio. In caso di ritardo nei pagamenti e di impossibilità di saldare il premio entro i termini richiesti, si verifica un’interruzione della copertura assicurativa. Ciò significa che il premio ancora da saldare, comprensivo di mora, resterà pendente e, in caso di sinistro, non godrete di alcuna prestazione assicurativa, finché il premio dovuto non sarà saldato.
Denuncia in caso di sinistro
In caso di sinistro, in ambito assicurativo si parla di danno totale o parziale.
Se il bene o la persona assicurati non possono più subire ulteriori danni, si parla di danno totale. La polizza diventa quindi inutile e decade. Il premio dell’anno assicurativo in corso dovrà comunque essere saldato. Solo a partire dall’anno successivo, l’assicurato non dovrà più corrispondere alcun premio!
In caso di danno parziale, l’assicurazione non perde la sua utilità, perché l’oggetto o la persona assicurati potrebbero comunque subire ulteriori danni in futuro. Il contratto resta in vigore, pur garantendo ad entrambe le parti il diritto di risoluzione. Questa deve essere effettuata al più tardi con il pagamento o la ricezione del risarcimento.
Se l’assicurazione procede alla risoluzione del contratto, la sua copertura si estinguerà 14 giorni dopo la lettera di risoluzione. Il premio residuo dell’anno assicurativo in corso sarà rimborsato all’assicurato.
Se è l’assicurato a procedere alla risoluzione, il contratto cesserà 14 giorni dopo la ricezione della lettera di risoluzione da parte dell’assicurazione. Il premio residuo per l’anno assicurativo in corso sarà rimborsato anche in questo caso.
Eccezioni per il rimborso del premio: il sinistro/danno si verifica nel primo anno di assicurazione! Il premio del primo anno assicurativo andrà saldato in ogni caso.
Non esitate a contattarci
Vi consigliamo di contattare il vostro consulente assicurativo di fiducia e discutere con lui di tutte le eventuali lacune ed esigenze assicurative. Per una copertura ottimale, è necessario sottoporre a verifica le proprie polizze regolarmente. Saremo lieti di assistervi con le nostre competenze specialistiche.
Altre domande? Compilate il nostro modulo di contatto o contattate direttamente il nostro servizio clienti (ticino@prolife.ch, telefono: 091 600 00 92).
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